Una sentenza ottenuta dallo Studio Legale Alfonso Menichini, con la collaborazione dell’Avv. Adelaide Sibilio, accerta il collegamento tra quindici anni di esposizione all’amianto nel settore edile e il carcinoma polmonare che ha provocato la morte di un lavoratore. Riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti, con liquidazione delle prestazioni maturate in favore dell’erede della beneficiaria deceduta.
L’amianto non era soltanto nelle fabbriche. Era anche nei nostri edifici.
Quando si parla di amianto, il pensiero corre immediatamente alle grandi industrie siderurgiche, ai cantieri navali, alle fabbriche di cemento-amianto.
Molto più raramente si pensa a un muratore, a un operaio edile, a un autista che trasporta materiali da demolizione o a un lavoratore impegnato nella manutenzione di un vecchio edificio.
Eppure, per decenni, l’amianto è stato largamente utilizzato anche nel settore delle costruzioni.
Era presente nelle coperture dei capannoni, nelle tubazioni, nelle canne fumarie, negli isolamenti termici, nei pannelli divisori e in numerosi altri materiali impiegati nell’edilizia pubblica e privata.
Materiali che, nel corso degli anni, sono stati rimossi, tagliati, perforati, demoliti e trasportati da migliaia di lavoratori.
Il problema è che l’inalazione delle fibre di amianto può provocare malattie gravissime, anche mortali, che spesso si manifestano molti anni dopo l’esposizione.
Il dato epidemiologico è particolarmente significativo.
Secondo l’VIII Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi dell’INAIL, pubblicato nel febbraio 2025, l’edilizia rappresenta il 16,5% dei casi di mesotelioma attribuiti a esposizione professionale nel periodo di osservazione 1993–2021.
Un dato che colloca il comparto delle costruzioni tra quelli maggiormente coinvolti e dimostra quanto sia necessario ricostruire attentamente la storia professionale degli operatori del settore.
La sentenza del Tribunale di Napoli: quindici anni di lavoro nell’edilizia e un carcinoma polmonare mortale
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, offre un esempio concreto delle conseguenze dell’esposizione professionale all’amianto nell’edilizia.
Con la sentenza n. 8322/2026, pubblicata il 19 ottobre 2026, il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso proposto nei confronti dell’INAIL, riconoscendo l’origine professionale del carcinoma polmonare che aveva provocato il decesso di un lavoratore del settore delle costruzioni.
L’uomo aveva prestato attività lavorativa dal 2005 al 2020 alle dipendenze di una società impegnata in lavori di restauro, manutenzione e ripristino di edifici e coperture, sia pubblici sia privati.
Pur essendo formalmente assunto con mansioni di operaio-autista, aveva svolto anche attività di movimentazione, carico, scarico e trasporto di materiali edili, oltre a operazioni che comportavano il contatto con manufatti contenenti amianto.
In particolare, la ricostruzione processuale aveva evidenziato la rimozione e il trasporto di tubazioni in cemento-amianto, nonché lavorazioni su coperture di edifici e capannoni industriali contenenti il medesimo materiale.
Tra gli elementi documentali prodotti in giudizio figuravano anche le attestazioni dell’abilitazione del lavoratore alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto.
Nel 2021 gli veniva diagnosticato un adenocarcinoma polmonare in fase avanzata.
Poco tempo dopo sopraggiungeva il decesso.
L’INAIL aveva negato il collegamento con il lavoro. Il Tribunale ha riconosciuto il nesso causale.
La madre del lavoratore aveva richiesto all’INAIL il riconoscimento della rendita ai superstiti, sostenendo che la malattia mortale fosse riconducibile all’esposizione all’amianto subita dal figlio durante l’attività professionale.
L’Istituto aveva respinto la domanda, escludendo il nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia denunciata. Il diniego era stato confermato anche in sede di opposizione amministrativa.
La vicenda veniva quindi sottoposta al Tribunale di Napoli.
Il giudizio, seguito dallo Studio Legale Alfonso Menichini con la collaborazione dell’Avv. Adelaide Sibilio, ha visto assumere particolare rilievo la ricostruzione delle mansioni effettivamente svolte, la documentazione lavorativa e sanitaria e l’accertamento medico-legale disposto dal Giudice.
La consulenza tecnica d’ufficio concludeva per la sussistenza del nesso concausale tra l’attività lavorativa, l’esposizione alle fibre di amianto e la patologia oncologica polmonare.
Il Tribunale condivideva le conclusioni peritali e riteneva raggiunta la piena prova dell’origine professionale della malattia.
La rilevanza della pronuncia risiede proprio nell’avere riconosciuto, sulla base delle prove acquisite nel caso concreto, che l’esposizione all’amianto durante le lavorazioni edili aveva concorso a determinare un carcinoma polmonare mortale.
Non è dunque soltanto nelle attività industriali tradizionalmente associate all’amianto che deve essere ricercata l’origine di una malattia professionale.
Anche le mansioni svolte nei cantieri edili devono essere attentamente esaminate.
Quali malattie può provocare l’amianto?
L’amianto è un cancerogeno accertato per l’uomo. La sua pericolosità è legata soprattutto all’inalazione delle fibre disperse nell’aria.
Le principali patologie associate all’esposizione comprendono:
Mesotelioma maligno: tumore aggressivo che colpisce prevalentemente la pleura, ma può interessare anche il peritoneo e, più raramente, altre membrane sierose.
Carcinoma polmonare: neoplasia che può avere origine anche dall’esposizione professionale all’amianto. È importante ricordare che il tumore polmonare non è necessariamente riconducibile al solo fumo di sigaretta e che il fumo può interagire con l’esposizione all’amianto aumentando il rischio.
Asbestosi: malattia caratterizzata da una fibrosi progressiva del tessuto polmonare, che può compromettere gravemente la funzione respiratoria.
Placche e ispessimenti pleurici: alterazioni della pleura che possono costituire un indicatore di pregressa esposizione all’amianto.
Tumori della laringe e dell’ovaio: ulteriori patologie neoplastiche per le quali è riconosciuto un rapporto causale con l’esposizione all’amianto.
Queste malattie non presentano tutte la stessa gravità, né il medesimo rapporto con la durata e l’intensità dell’esposizione.
Un aspetto particolarmente insidioso è rappresentato dai lunghi tempi di latenza: una malattia può manifestarsi anche decenni dopo il periodo lavorativo durante il quale sono state inalate le fibre.
Amianto nei cantieri: dove poteva trovarsi e chi rischiava di essere esposto?
Il settore edilizio ha impiegato nel passato numerosi materiali contenenti amianto: lastre ondulate in cemento-amianto, serbatoi, tubazioni, canne fumarie, coibentazioni, isolanti e alcuni rivestimenti.
L’esposizione poteva riguardare non soltanto chi rimuoveva direttamente quei materiali, ma anche chi partecipava alle operazioni di demolizione, movimentazione, pulizia e trasporto, oppure lavorava nelle aree interessate dalla dispersione delle fibre.
Muratori, manovali, addetti alle demolizioni, coperturisti, idraulici, manutentori, autisti e operatori addetti allo smaltimento dei materiali edili possono quindi presentare storie lavorative meritevoli di approfondimento.
La legge n. 257 del 1992 ha vietato l’amianto in Italia, ma il divieto non ha determinato la scomparsa dei manufatti già installati.
Ancora oggi l’amianto può essere presente in edifici e infrastrutture realizzati prima del divieto.
La sola presenza di un manufatto contenente amianto non significa, però, che vi sia necessariamente un’esposizione pericolosa: il rischio dipende anche dallo stato di conservazione, dalla friabilità, dalla possibilità di dispersione delle fibre e dalle lavorazioni effettuate.
È per questo che le attività di ristrutturazione, manutenzione e demolizione richiedono particolare attenzione e adeguate misure di prevenzione.
Rendita INAIL ai superstiti: il diritto può spettare anche ai genitori
La pronuncia del Tribunale di Napoli presenta un secondo profilo giuridico particolarmente significativo.
Il riconoscimento dell’origine professionale della malattia mortale ha comportato la condanna dell’INAIL alla costituzione della rendita ai superstiti in favore della madre del lavoratore, oltre all’erogazione dell’assegno funerario e degli accessori riconosciuti in sentenza.
L’articolo 85 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede, in presenza dei requisiti di legge, il diritto alla rendita anche in favore dei genitori del lavoratore deceduto, in mancanza dei superstiti aventi titolo prioritario.
Per gli ascendenti è necessario, in particolare, verificare il requisito della vivenza a carico, secondo i criteri previsti dalla disciplina applicabile.
Ma cosa accade se il familiare titolare della prestazione muore prima di ottenere il pagamento delle somme dovute?
Proprio questa ulteriore circostanza si è verificata nella vicenda esaminata.
La madre del lavoratore è deceduta nel corso del procedimento giudiziario. Il processo è stato proseguito dal suo unico erede.
Con successivo decreto di correzione di errore materiale, emesso nell’ottobre 2026, il Tribunale ha precisato che i benefici riconosciuti dovevano essere liquidati all’erede per il periodo dal 1° novembre 2022 al 2 febbraio 2025, data del decesso della beneficiaria originaria.
Si tratta di una distinzione importante: non si trasmette automaticamente agli eredi il diritto a continuare a percepire una rendita personale dopo la morte del beneficiario; possono invece entrare nella successione i crediti già maturati e non riscossi, secondo quanto accertato nel caso concreto.
Oltre all’INAIL: quando può essere richiesto il risarcimento al datore di lavoro?
La tutela delle persone colpite da una malattia professionale può comprendere distinti percorsi giuridici.
Il primo riguarda le prestazioni assicurative INAIL, quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Un diverso profilo attiene all’eventuale responsabilità del datore di lavoro per la violazione degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza, anche ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile.
In presenza dei relativi presupposti, il lavoratore o i suoi familiari possono valutare un’azione risarcitoria, tenendo conto delle diverse voci di danno, delle prestazioni assicurative e delle regole applicabili al caso.
Il riconoscimento INAIL e la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro non coincidono e richiedono valutazioni giuridiche distinte.
La sentenza qui esaminata riguarda specificamente il riconoscimento delle prestazioni assicurative INAIL e non costituisce una pronuncia di condanna risarcitoria nei confronti dell’impresa datrice di lavoro.
La storia lavorativa può essere decisiva per il riconoscimento dei diritti
Molti lavoratori edili hanno svolto per anni mansioni apparentemente ordinarie, senza necessariamente conoscere la composizione dei materiali con cui entravano in contatto.
Quando emerge una patologia potenzialmente asbesto-correlata, può diventare fondamentale ricostruire l’intera storia professionale: imprese presso cui si è lavorato, cantieri frequentati, mansioni effettive, materiali manipolati, eventuali corsi di formazione, documentazione aziendale e testimonianze.
La semplice diagnosi di una malattia non determina automaticamente il riconoscimento della sua origine professionale. Occorre individuare gli elementi tecnici, sanitari e giuridici che consentano di valutare il collegamento con l’esposizione lavorativa.
La vicenda decisa dal Tribunale di Napoli dimostra quanto tale ricostruzione possa essere determinante anche dopo la morte del lavoratore.
L’amianto non appartiene soltanto alla storia industriale del nostro Paese. Le sue conseguenze possono riguardare anche chi, per molti anni, ha costruito, demolito, restaurato e manutenzionato i nostri edifici.
Ed è una storia professionale che, quando sopraggiunge una malattia, merita di essere ricostruita con la massima attenzione.
Studio Legale Alfonso Menichini – Avvocato cassazionista
Tutela dei lavoratori e dei familiari nelle controversie relative a malattie professionali, esposizione ad amianto, prestazioni INAIL e responsabilità del datore di lavoro.
Commento a Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 8322/2026, pubblicata il 19 ottobre 2026, e successivo decreto di correzione del 20 ottobre 2026, accolto il 21 ottobre 2026. L’esito esaminato riguarda il caso concreto e non implica l’automatico riconoscimento di analoghe domande.